Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Gestione Informatizzata del deposito delle istanze di liquidazione dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio

L’istanza può essere presentata dall’indagato, dall’imputato, dal condannato, dalla persona offesa, dal danneggiato, dal responsabile civile, dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L’ammissione è valida per ogni fase e grado del procedimento.

Requisiti
  • titolarità di un reddito, imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16 (così aggiornato con D.M.20/01/09);
  • il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei familiari anagraficamente conviventi, compreso l’istante; in questo caso, i limiti di reddito di cui sopra sono aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L’istanza è redatta in carta semplice; la firma va autenticata dal difensore o dal cancelliere ricevente; è possibile altresì allegare all’istanza sottoscritta una fotocopia non autenticata del documento di identità dell’istante, secondo quanto previsto dal decreto lgs. 443/2000, art. 38).
Nella stessa vanno indicati (con autocertificazione) le generalità ed il codice fiscale dell’istante e dei suoi familiari, oltre il reddito complessivo. il giudice può richiedere la produzione dei documenti che dimostrino quanto dichiarato.

L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata con raccomandata, all’ufficio del giudice procedente; se procedente è la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Esclusioni

L’ammissione è esclusa:

  • per indagato, imputato e condannato di reati commessi in violazione delle norme reprimenti l’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • quando il richiedente è assistito da più di un difensore (eccettuati i casi di partecipazione a distanza al processo penale): in questo caso gli effetti del beneficio cessano nel momento della nomina del secondo difensore.

L’avviso dell’avvenuto deposito del provvedimento del giudice è comunicato all’interessato; contro il provvedimento che rigetta l’istanza è proponibile ricorso – entro 20 gg. dall’avvenuta comunicazione – davanti al Presidente del Tribunale; l’ordinanza che decide sul ricorso è notificata all’interessato, che ha 20 giorni di tempo per proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; tale ricorso non sospende comunque l’esecuzione del provvedimento.

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