Cancelleria delle Procedure Esecutive mobiliari e immobiliari
Ubicazione ufficio: III piano
Recapiti
- Fax: 019 8316528
- Email: esec.civili.tribunale.savona@giustizia.it
- PEC: esecuzionicivili.tribunale.savona@giustiziacert.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
FASCIA ORARIA TELEFONICA: poiché il personale è impegnato nelle attività di sportello, si suggerisce agli utenti di voler telefonare preferibilmente dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Per la prenotazione di appuntamenti è necessario utilizzare la piattaforma online
Personale amministrativo e recapiti:
Nominativo | Contatti | Ubicazione |
---|---|---|
Funzionario responsabile
Dott. Alessandro MAMBERTO |
Tel. 019/8316283 alessandro.mamberto@giustizia.it |
Piano 3 Stanza 27 |
Assistente Giudiziario
Diego GARBARINI |
Tel. 019/8316331 diego.garbarini@giustizia.it |
Piano 3 Stanza 25 |
Assistente Giudiziario
Fulvio MARCHETTI |
Tel. 019/8316286 fulvio.marchetti@giustizia.it |
Piano 3 Stanza 23 |
Ausiliario
Dott. Luca PATETTA |
Tel. 019/8316331 luca.patetta@giustizia.it |
Piano 3 Stanza 25 |
Materie ed attività di competenza
- Procedure esecutive
Manuale per i corretti depositi telematici (aggiornato al 30/04/2019)
Modulistica
- Domanda di partecipazione alla vendita senza incanto
- Domanda di partecipazione alla vendita CON incanto
- Dichiarazione terzo occupante
- Dichiarazione del creditore sulle modalità di pagamento
- Istruzioni deposito istanza conversione debitore
- Istruzioni deposito istanza conversione avvocato
- Istanza di conversione di pignoramento
- Istanza di rilascio certificazione di mancata iscrizione di procedimenti esecutivi
- Istruzioni istanze cartacee
Aggiudicazione immobili - tassazione
La sentenza n.6 emessa dalla Corte Costituzionale in data 15.01.2014 qui allegata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto (NB che non acquistano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) di chiedere ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali che la base imponibile sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986 (vale a dire la rendita catastale rivalutata) invece dell’effettivo prezzo di aggiudicazione.
All’esito di quanto deciso dalla Corte Costituzionale le vendite giudiziarie risulteranno sia più convenienti rispetto a prima in quanto rilevante è la differenza di tassazione, specie sulle seconde case ove l’imposta di registro è maggiore, sia maggiormente concorrenziali rispetto alle vendite tradizionali tra privati.