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AGGIUDICAZIONE IMMOBILI - TASSAZIONE

La sentenza n.6 emessa dalla Corte Costituzionale in data 15.01.2014 qui allegata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto (NB che non acquistano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) di chiedere ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali che la base imponibile sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986 (vale a dire la rendita catastale rivalutata) invece dell’effettivo prezzo di aggiudicazione.

All’esito di quanto deciso dalla Corte Costituzionale le vendite giudiziarie risulteranno sia più convenienti rispetto a prima in quanto rilevante è la differenza di tassazione, specie sulle seconde case ove l’imposta di registro è maggiore, sia maggiormente concorrenziali rispetto alle vendite tradizionali tra privati.

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